Art. 10.

      1. Gli esperti delle sezioni specializzate del tribunale di cui all'articolo 9 sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per delega, dal presidente della corte d'appello. Essi sono scelti tra i funzionari dipendenti dai Ministeri competenti in materia finanziaria, di grado non inferiore all'area B, posizione economica B3. A tale fine è istituito presso ogni corte d'appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni sezione specializzata.
      2. Gli esperti devono avere i seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana;

          b) età non inferiore a venticinque anni;

          c) non avere subìto condanne penali.

      3. Ad ogni sezione specializzata del tribunale di cui all'articolo 9 sono assegnati, mediante sorteggio tra gli iscritti all'albo speciale previsto dal comma 1 del presente articolo, due esperti effettivi e due supplenti.